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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

62582
Stato 15 occorrenze
  • 1947
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1947.

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione.

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Alle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, non oltre la data

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proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della

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Entro tale data saranno costituite dai Primi presidenti di Corte d'appello, ai sensi degli articoli 18 e 19, le nuove Commissioni elettorali

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione

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giorni: avverso le deliberazioni predette è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della

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L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione. E' data tuttavia

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sospesi con provvedimento del prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

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Nella domanda vanno indicati la paternità, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la professione o il mestiere e l'abitazione; ad essa

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cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito; b) la paternità; c) il luogo e la data di nascita; d) il titolo di studio

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condizioni di cui all'art. 3 e che risultino compresi nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 ottobre. Nell'elenco non sono compresi

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oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento; 3) coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o

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